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D. 06/09/2005 n. 185AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 6 settembre 2005 n. 185 Disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge 14 novembre 1995 n. 481. L'Aautorità per L'Energia Elettrica e il Gas Nella riunione del 6 settembre 2005. Visti: -la direttiva n. 2003/55/CE del 26 giugno 2003; -la legge 6 dicembre 1971, n. 1083; -la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); -la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004); -il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00); - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97; - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00); -la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01; - la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02 (di seguito: deliberazione n. 43/02); -la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2002, n. 130/02; -la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02; -la deliberazione dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 75/03 (di seguito: deliberazione n. 75/2003); - la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 di seguito: deliberazione n. 138/03); -la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 139/03; -la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03 (di seguito deliberazione n. 144/03); -la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 145/03; -la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 125/04; -la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04; -la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2004, n. 144/04; - la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 e successive modifiche e integrazioni; -la deliberazione dell'Autorità 19 gennaio 2005, n. 5/05; -la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2005, n. 24/05 -la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2005, n. 157/05; -la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2005, n. 53/05; -la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05; -la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 179/05; -il documento per la consultazione 26 maggio 2005 «Estensione della misura su base oraria ai clienti finali con consumi di gas naturale superiori ai duecentomila metri cubi annui e ai punti di consegna delle reti di distribuzione » (di seguito: documento per la consultazione in tema di misura del gas); -il documento per la consultazione 8 giugno 2005 «Regolazione del potere calorifico del gas naturale» (di seguito: documento per la consultazione in tema di PCS); -il codice di trasporto di Snam Rete Gas Spa approvato dall'Autorità, ed in particolare il capitolo 11 intitolato «Qualità del gas»; -il codice di trasporto di Edison T&S Spa, ridenominata dal 31 dicembre 2004 Società Gasdotti Italia Spa, approvato dall'Autorità, ed in particolare il capitolo 11 intitolato «Qualità del gas»; Considerato che: -l'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo; -l'art. 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/1995 prevede che l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili; -l'art. 2, comma 12, lettera h), della legge n. 481/95 prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi; -l'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che l'Autorità in caso di inosservanza dei propri provvedimenti ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri irroghi sanzioni amministrative pecuniarie; - l'art. 2, comma 22, della legge n. 481/1995, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni; -l'Autorità può imporre obblighi a garanzia della sicurezza del servizio di trasporto del gas, intesa come tutela dell'integrità fisica delle persone e delle cose, finalizzati alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla salute e il diritto di proprietà; - l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000 definisce l'attività di trasporto e dispacciamento del gas naturale come un'attività di interesse pubblico, disposizione confermata dall'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 239/2004; -l'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 stabilisce che le imprese di trasporto e dispacciamento del gas naturale garantiscono l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio; la deliberazione n. 237/00 ha disposto che le tariffe di distribuzione del gas siano adeguate al potere calorifico effettivo superiore (di seguito: PCS) del gas; - la deliberazione n. 43/02 ha disposto che nell'erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale l'esercente adegua la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al PCS del gas; -in conseguenza dei due precedenti alinea ed in base a quanto stabilito dalla deliberazione n. 138/03 le condizioni di fornitura del gas naturale ai clienti finali risultano correlate al PCS del gas fornito; - il PCS del gas costituisce quindi un parametro comune a tutti i servizi del sistema del gas naturale e fondamentale per la correttezza dei corrispettivi e degli importi addebitati rispettivamente ai soggetti operanti nel settore del gas naturale ed ai clienti finali; - nei codici di trasporto di Snam Rete Gas Spa e di Edison T&S Spa, approvati con le deliberazioni dell'Autorità n. 75/03 e n. 144/03, vengono regolati aspetti dell'attività di trasporto peculiari di ciascuno dei due soggetti; -rimangono alcuni aspetti relativi al PCS e ai parametri di qualità del gas naturale, di carattere generale ed indipendenti dal soggetto che esercita l'attività di trasporto del gas naturale, che richiedono una più puntuale regolazione; -l'avvio di nuovi terminali Gnl e l'aumento delle importazioni tramite il potenziamento dei gasdotti esistenti e la realizzazione di nuovi gasdotti di importazione potrebbe provocare nel medio periodo un aumento delle zone con elevata variabilità del PCS del gas naturale e, più in generale, un aumento della variabilità delle caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale immesso nelle reti di trasporto; sia indispensabile in tale scenario una regolazione più puntuale della misura e del controllo del PCS e delle caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale fornito ai clienti finali ad integrazione e completamento dei provvedimenti già emanati in materia dall'Autorità; il documento per la consultazione in tema di PCS ha proposto: per quanto riguarda la metodologia di misurazione e controllo del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale, che a) la misura del PCS del gas naturale debba avvenire in continuo esclusivamente mediante gascromatografo con installazione fissa, prevedendo un gascromatografo per ognuna delle Aree Omogenee di Prelievo (di seguito: AOP), sulla base della norma ISO 6976 b) la misura del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale debba avvenire in corrispondenza di ogni punto di ingresso della rete di trasporto c) l'installazione e la verifica degli apparati di misura del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale debbano essere conformi alla legislazione ed alle norme tecniche vigenti in materia d) tutte le aziende di trasporto debbano dotarsi di una metodologia di individuazione delle AOP analoga a quella adottata da Snam Rete Gas; -per i casi di gas naturale fuori specifica, l'obbligo per le aziende di trasporto di intercettare, nel rispetto delle leggi vigenti in materia e nei minimi tempi tecnici possibili, l'ingresso nella rete di trasporto di tale gas, ferme restando le responsabilità delle parti coinvolte nell'ingresso di gas fuori specifica; - per i casi di disfunzioni del sistema di misura del PCS del gas naturale che provochino la mancanza di valori della misura del PCS, che a) vengano definiti standard generali pari al 95-98% di disponibilità delle misure orarie per ogni mese e per ogni punto di misura dei valori del PCS del gas naturale limitatamente ai casi di responsabilità dell'impresa di trasporto b) vengano introdotti obblighi di registrazione e di comunicazione all'Autorità per le imprese di trasporto relativi al numero dei giorni nei quali sono disponibili i valori del PCS del gas naturale per ogni punto di misura c) vengano stabiliti criteri per la stima della misura nel caso di sua indisponibilità, a seconda che sia possibile o meno individuare un'AOP alternativa d) vengano rafforzati gli obblighi di informazione dell'azienda di trasporto nei confronti dei propri utenti; - di non integrare quanto previsto nei codici di trasporto approvati dall'Autorità in relazione alle eventuali dispute tra aziende di trasporto ed utenti del sistema di trasporto in tema di correttezza delle misure del PCS; -le aziende di trasporto di gas naturale hanno richiesto di: • meglio definire le problematiche connesse con la responsabilità della misura e del controllo del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale con riferimento al caso in cui gli apparati di misura non siano di proprietà dell'impresa di trasporto; • precisare che, nel caso di fuori specifica del gas naturale immesso nella rete di trasporto, la responsabilità sia innanzitutto degli utenti del servizio di trasporto e che non sia responsabilità dell'azienda di trasporto intercettare il gas naturale fuori specifica, tenuto conto che non sempre è possibile impedire l'ingresso nella rete di gas fuori specifica senza causare danni alle riconsegne e senza compromettere la sicurezza ed il bilanciamento del sistema; • stralciare dal provvedimento in tema di qualità del gas ogni riferimento alla misura di volume di gas in quanto è opportuno che tale problematica trovi una sua regolazione, pur in coerenza con il presente provvedimento, nelle determinazioni che l'Autorità assumerà in esito all'esame delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione in tema di misura del gas; • modificare le proposte in relazione ai casi di indisponibilità della misura del PCS del gas naturale al fine di riferire obblighi di servizio e livelli generali all'insieme dei punti di misura ed all'indisponibilità giornaliera anzichè oraria del dato di misura; • definire obblighi di servizio e standard sui punti di ingresso della rete di trasporto solo dopo un adeguato monitoraggio al fine di individuare un giusto grado di severità delle nuove disposizioni anche in riferimento ai costi derivanti dalla loro attuazione raffrontati con gli effettivi benefici per il sistema; • prevedere una maggiore gradualità ed articolazione nel dispiegamento delle disposizioni che l'Autorità intende emanare in tema di qualità del gas; • i soggetti diversi dalle aziende di trasporto di gas naturale hanno richiesto di: prevedere livelli generali anche per la indisponibilità della misura oraria del PCS e degli altri parametri di qualità del gas naturale nei punti di ingresso della rete di trasporto che, data la loro rilevanza per il sistema, siano ancora più stringenti di quelli proposti dall'Autorità per i punti di misura nelle AOP; • stabilire un tempo limite entro il quale l'apparato di misura del PCS del gas naturale, resosi indisponibile, debba essere reso nuovamente operativo in modo da porre un limite al periodo di indisponibilità della misura del PCS del gas naturale; • rendere più tempestive e complete le informazioni messe a disposizione dalle imprese di trasporto ai propri utenti in tema di qualità del gas con particolare riferimento ai casi di immissione di gas fuori specifica o che possa comunque provocare un danno ai clienti finali; |
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